Art. 62 c.p.c.
Attivita' del consulente
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva