Art. 63 c.p.c.Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

[1]Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

[2]Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

[3]Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art63 · fonte su Normattiva