Art. 63 c.p.c. — Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
[1]Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
[2]Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
[3]Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva