Art. 640 c.p.c.
Rigetto della domanda
[1]Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
[2]Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e' accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
[3]Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva