Art. 664 c.p.c.
Pagamento dei canoni
[1]Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.
[2]((Il decreto e' conservato nel fascicolo d'ufficio unitamente a una copia dell'atto di intimazione.)) 178
[3]Il decreto e' immediatamente esecutivo, ma contro di esso puo' essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
178Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Testo vigente dal 26 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 183 su Normattiva