Art. 670 c.p.c.
Sequestro giudiziario
Il giudice puo' autorizzare il sequestro giudiziario:
- 1)di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita' di beni, quando ne e' controversa la proprieta' o il possesso, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
- 2)di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e' controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva