Art. 671 c.p.c.
Sequestro conservativo
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva