Art. 673 c.p.c. — Sequestro in corso di causa
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[1]((Quando vi e' causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.
[2]Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza e' proposta all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.
[3]Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza puo' provvedere con decreto motivato.
[4]Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.
[5]Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva