Art. 676 c.p.c. — Custodia nel caso di sequestro giudiziario
[1]Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
[2]Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.
[3]Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva