Art. 676 c.p.c.Custodia nel caso di sequestro giudiziario

[1]Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

[2]Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.

[3]Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art676 · fonte su Normattiva