Art. 683 c.p.c. — Inefficacia del sequestro
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
[1]Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida e' rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa.
[2]Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.
[3]In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva