Art. 683 c.p.c.Inefficacia del sequestro

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[1]Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida e' rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa.

[2]Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

[3]In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art683 · fonte su Normattiva