Art. 687 c.p.c.
Casi speciali di sequestro
Il giudice puo' ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva