Art. 689 c.p.c. — Provvedimenti immediati
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[1]Il giudice puo' dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarle informazioni; ma puo' disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.
[2]Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni.
[3]Puo' sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e puo' richiederli personalmente quando li trova sul luogo.
[4]Puo' farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini.
[5]Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se e' competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva