Art. 689 c.p.c.

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[1]Il giudice puo' dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarle informazioni; ma puo' disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.

[2]Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni.

[3]Puo' sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e puo' richiederli personalmente quando li trova sul luogo.

[4]Puo' farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini.

[5]Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se e' competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art689 · fonte su Normattiva