Art. 69 c.p.c.
Azione del pubblico ministero
Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Azione del pubblico ministero
Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Compenso del consulente tecnico del P.M. - Decreto di liquidazione - Giudizio di opposizione - Pubblico Ministero - Parte necessaria a pena di nullità rilevabile d'ufficio - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente del pubblico ministero, quest'ultimo è parte necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, in quanto titolare del potere di proporre opposizione.
Riguarda ancheart. 170 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 15 d.lgs. 150/2011art. 70 Codice di procedura civile
Precedenti: 657273-01, 664914-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art69 · fonte su Normattiva