Art. 694 c.p.c. — Ordine di comparizione
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Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva