Art. 695 c.p.c. — Ammissione del mezzo di prova
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Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva