Art. 696 c.p.c.
Accertamento tecnico e ispezione giudiziale
[1]Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta. 56 81 113a 115 116
[3]Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni. 88 90
[4]((Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.)) 182.
[5]((Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.)) 182.
Gli interventi su questo articolo(8)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
56La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 471 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante".
Corte Costituzionale
81La Corte Costituzionale con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 257 (in G.U. 1a s.s. 24/7/1996, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il consenso".
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
88Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo vigente dal 20 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 188 su Normattiva