Art. 697 c.p.c.Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

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[1]In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

[2]Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art697 · fonte su Normattiva