Art. 697 c.p.c. — Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza
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[1]In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.
[2]Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva