Art. 698 c.p.c.Assunzione ed efficacia delle prove preventive

[1]Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

[2]L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

[3]I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art698 · fonte su Normattiva