Art. 698 c.p.c. — Assunzione ed efficacia delle prove preventive
[1]Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.
[2]L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
[3]I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva