Art. 7 c.p.c.
Competenza del giudice di pace
[3]COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534.
[4]E' competente qualunque ne sia il valore: ((1) per le cause relative ad apposizione di termini;)) 155. ((2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;)) 155
- 3)per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';
- 3-bis)per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali; ((3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;)) 155. ((3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;)) 155. ((3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;)) 155. ((3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;)) 155. ((3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;)) 155. ((3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;))
[5]((Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:
- 1)per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
- 2)per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
- 3)per le cause in materia di accessione;
- 4)per le cause in materia di superficie)). 155.
[6]((Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e' proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo)). 155 72 179
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto: - (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
171con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Testo vigente dal 31 ottobre 2025, tuttora in vigore · versione 187 su Normattiva