Art. 706 c.p.c. — Forma della domanda
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[1]La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.
[2]Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a se' e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva