Art. 712 c.p.c.
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[1]La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.
[2]Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge ((o del convivente di fatto)), dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Testo vigente dal 5 giugno 2016 al 28 febbraio 2023 · versione 159 su Normattiva