Art. 712 c.p.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 2016 al 28 febbraio 2023. Leggi il testo vigente →

[1]La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.

[2]Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge ((o del convivente di fatto)), dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Testo vigente dal 5 giugno 2016 al 28 febbraio 2023 · versione 159 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art712 · fonte su Normattiva