Art. 715 c.p.c.
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Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non puo' presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva