Art. 716 c.p.c.Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

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L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 414 e 415 del libro primo del codice civile.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art716 · fonte su Normattiva