Art. 716 c.p.c.

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L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio ((previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile)).

Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 28 febbraio 2023 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art716 · fonte su Normattiva