Art. 717 c.p.c.Nomina del tutore e del curatore provvisorio

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[1]Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente e' nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.

[2]Finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore puo' revocare la nomina, anche d'ufficio.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art717 · fonte su Normattiva