Codice di procedura civile

Art. 719 c.p.c.Termine per l'impugnazione

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[1]Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

[2]Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art719 · fonte su Normattiva