Art. 719 c.p.c.
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[1]Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
[2]Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva