Art. 720 c.p.c.

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[1]Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

[2]Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art720 · fonte su Normattiva