Art. 720 c.p.c.
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[1]Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
[2]Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva