Art. 732 c.p.c. — Provvedimenti su parere del giudice tutelare
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[1]I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
[2]Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
[3]Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva