Art. 734 c.p.c.Esito negativo dell'incanto

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[1]Se al primo incanto non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale ((a norma dell'art. 376, primo comma del codice civile)), l'ufficiale designato ne da' atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

[2]Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 28 febbraio 2023 · versione 1 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art734 · fonte su Normattiva