Art. 734 c.p.c. — Esito negativo dell'incanto
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[1]Se al primo incanto non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale ((a norma dell'art. 376, primo comma del codice civile)), l'ufficiale designato ne da' atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
[2]Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
Testo vigente dal 10 giugno 1942 al 28 febbraio 2023 · versione 1 su Normattiva