Art. 736 c.p.c. — Procedimento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023. Leggi il testo vigente →
[1]La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo precedente si propone con ricorso.
[2]Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se' o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
[3]Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva