Art. 736 c.p.c.Procedimento

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[1]La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo precedente si propone con ricorso.

[2]Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se' o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

[3]Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 28 febbraio 2023 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art736 · fonte su Normattiva