Art. 75 c.p.c.
Capacita' processuale
[1]Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.
[2]Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita'.
[3]Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
[4]Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile. 46
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
46La Corte Costituzionale con sentenza 14-16 ottobre 1986 n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22-11-1986 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.".
Testo vigente dal 23 novembre 1986, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva