Art. 750 c.p.c. — Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
[1]L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e' proposta, quando non vi e' giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.
[2]Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a se' e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
[3]Il presidente stabilisce le modalita' e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
[4]Le stesse forme si osservano ((nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile)), relativamente agli esecutori testamentari.
Testo vigente dal 10 giugno 1942, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva