Art. 751 c.p.c.
Scelta dell'onorato
[1]L'istanza per la scelta ((prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile)) e' proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.
[2]La scelta e' fatta dal presidente del tribunale con decreto.
Testo vigente dal 10 giugno 1942, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva