Art. 761 c.p.c. — Accesso nei luoghi sigillati
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Il pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il pretore disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva