Art. 763 c.p.c. — Provvedimento di rimozione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
[1]La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
[2]Nei casi previsti nell'articolo 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
[3]L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva