Art. 767 c.p.c. — Alterazioni nello stato dei sigilli
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[1]L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.
[2]Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva