Art. 770 c.p.c. — Inventario da eseguirsi dal notaio
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[1]Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
- 1)le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;
- 2)copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;
- 3)una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
[2]La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva