Art. 772 c.p.c. — Avviso dell'inizio dell'inventario
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[1]L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara' inizio alle operazioni.
[2]L'avviso non e' necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva