Art. 776 c.p.c. — Consegna delle cose mobili inventariate
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Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva