Art. 782 c.p.c. — Vigilanza del giudice
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[1]L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo crede opportuno, puo' prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e puo' in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
[2]Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva