Art. 795 c.p.c.
Espropriazione
[1]Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
[2]La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
[3]L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
[4]Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
[5]Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva