Art. 798 c.p.c. — Riesame del merito
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[1]Su domanda del convenuto la corte d'appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza e' stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395.
[2]In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1996 · versione 0 su Normattiva