Art. 803 c.p.c. — Esecuzione richiesta in via diplomatica
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[1]Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
[2]Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice puo' nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1996 · versione 0 su Normattiva