Art. 805 c.p.c.
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[1]La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita' straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
[2]La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1996 · versione 0 su Normattiva