Art. 808-ter c.p.c.
Arbitrato irrituale
[1]Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.
[2]Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
- 1)se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento arbitrale;
- 2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
- 3)se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4)se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
- 5)se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva