Art. 824 c.p.c.
[1](( (Originali e copie del lodo).
[2]((Gli arbitri redigono il lodo in uno o piu' originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.))
Testo vigente dal 2 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva