Art. 834 c.p.c.Norme applicabili al merito

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[1]Le parti hanno facolta' di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equita'. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto e' piu' strettamente collegato.

[2]In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art834 · fonte su Normattiva