Art. 837 c.p.c.

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Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed e' quindi redatto per iscritto.

Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art837 · fonte su Normattiva