Art. 87 c.p.c.
Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico
La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva